"Maggiori tutele per l’acquirente e più certezza nelle transazioni immobiliari.
Questo è lo scopo dell’intervento legislativo in sede di legge sulla concorrenza (appena entrata in vigore) volto a modificare la disciplina sul deposito del prezzo al notaio già individuata (ma mai applicata) dalla legge di Stabilità del 2014 (legge 147/13 art. 1 commi 63-67).
Grazie al nuovo intervento normativo è il compratore (o una qualsiasi delle parti, dice la legge) che ha il diritto di chiedere, in sede di rogito, di non pagare il prezzo (o il saldo) dell’immobile direttamente al venditore, ma di versarlo su un apposito conto separato e dedicato del notaio rogitante. L’importo sarà svincolato quando il notaio avrà completato le formalità relative alla registrazione e pubblicità della compravendita attraverso la trascrizione nei registri immobiliari.
Gli interessi maturati su questo conto separato del notaio non andranno peraltro al venditore perché finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese. Un duplice fastidio per il venditore, quindi, che perde, per tutto il periodo necessario all’espletamento delle formalità per la trascrizione (spesso affatto breve) sia gli interessi sull’importo versato sia la disponibilità di questo importo, pregiudicandosi per esempio l’acquisto di un eventuale nuovo immobile.
Lodevole comunque lo scopo: è infatti indispensabile tutelare il compratore da eventuali irregolarità, l’assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto che affiorassero nell’interregno tra il rogito e la trascrizione o da questo risultanti e dalla possibilità che in questo interregno un venditore proponga l’immobile anche ad un altro acquirente: finché non è stata data pubblicità con la trascrizione nei registri immobiliari, infatti la compravendita non è conosciuta né conoscibile ai terzi e l’immobile potrebbe essere validamente ceduto ad un acquirente in buona fede che, qualora trascrivesse il proprio acquisto dell’immobile per primo, ne diventerebbe l’effettivo proprietario. Difficile per il primo acquirente a questo punto recuperare i propri soldi dal venditore truffatore, verosimilmente scomparso.
Versando invece l’importo presso il notaio anche il rischio di truffa sarebbe eliminato…."
- Fonte: www.milanofinanza.it